WHISTLEBLOWING
Segnalazione di violazioni
Con il termine whistleblowing, in ambito aziendale, s’intende la rivelazione spontanea da parte di un dipendente o di un terzo interessato, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di una violazione o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’Ente Privato.
CHE COSA NON È PERTINENTE SEGNALARE ?
Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste:
- legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.
- che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
- inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Inoltre, non è pertinente segnalare violazioni già disciplinate dagli atti dell’Unione Europea (parte II, allegato Dir. 2019/1937/UE) o dalle norme nazionali (parte II, allegato D.Lgs. 24/23) e relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo (..)
COME DEVONO ESSERE LE SEGNALAZIONI ?
STRUMENTI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
Le segnalazioni possono essere inviate tramite i seguenti strumenti:
- segnalazioni@riccardobirolo.it
- + 39.011.91.91.261