WHISTLEBLOWING

Segnalazione di violazioni

Con il termine whistleblowing, in ambito aziendale, s’intende la rivelazione spontanea da parte di un dipendente o di un terzo interessato, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di una violazione o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa

Le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’Ente Privato.

CHE COSA NON È PERTINENTE SEGNALARE ?

Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste:

  • legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.
  • che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
  • inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
 

Inoltre, non è pertinente segnalare violazioni già disciplinate dagli atti dell’Unione Europea (parte II, allegato Dir. 2019/1937/UE) o dalle norme nazionali (parte II, allegato D.Lgs. 24/23) e relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo (..)

COME DEVONO ESSERE LE SEGNALAZIONI ?

Le segnalazioni di violazioni devono essere circostanziate e costituite da informazioni specifiche e dettagliate, ovvero la narrazione da parte del segnalante, di fatti, eventi o circostanze dell’asserita violazione, deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire al «Gestore delle Segnalazioni» di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa. Il Gestore delle Segnalazioni garantisce la riservatezza del segnalante e dei dati e delle informazioni condivise.

STRUMENTI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere inviate tramite i seguenti strumenti: