Condizioni generali d'acquisto

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione.

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa

esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

Acquirente: RICCARDO BIROLO S.R.L..
Fornitore: soggetto terzo al quale è assegnato l’Ordine di Acquisto.
Fornitura: ogni tipo di fornitura di materiali, beni o servizi che costituiscono oggetto dell’Ordine di Acquisto.
Ordine di Acquisto: documento con il quale l’Acquirente richiede la Fornitura, con specificazione delle caratteristiche, della qualità, della quantità e dei tempi e modalità di consegna.
Mezzi di comunicazione: fax, e-mail ed i mezzi telematici ed elettronici comunque denominati.
Supporti tecnici, e/o specifiche tecniche, e/o documentazione tecnica: i progetti esecutivi, i modelli, le conoscenze tecniche e tecnologiche ed ogni altra informazione di carattere tecnico, anche attinente alla sicurezza delle prestazioni, così come risultante dai documenti consegnati e dalla normativa nazionale, di rango primario e secondario, internazionale in materia di sicurezza che consentano l’individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali della lavorazione da effettuare.
Condizioni Generali di Acquisto “CGA”: il presente documento contenente la disciplina generale del Contratto avente ad oggetto il compimento dell’Opera da parte dell’Appaltatore e/o del Subappaltatore.
Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore e/o il Subappaltatore, qualora indicate singolarmente; le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

1.2 Le disposizioni contenute nelle presenti CGA costituiscono parte integrante dell’Ordine di Acquisto e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Le CGA e le eventuali condizioni speciali non possono essere modificate né subire aggiunte se non in presenza di accordo scritto fra Riccardo Birolo S.r.l. e fornitore.

1.4 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell’Ordine di Acquisto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

1.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni contenute nelle CGA e\o nell’Ordine di Acquisto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, fatto salvo il diritto alla risoluzione dell’ODA ai sensi dell’art.1419 c.c..

Art. 2 – Accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto e dell’Ordine di Acquisto.

2.1 Il Fornitore formalizza l’accettazione delle CGA e dell’Ordine di Acquisto restituendo la copia Ordine di Acquisto debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione e/o inviando conferma ordine su propria carta intestata.

2.2 Se entro il termine di sette (7) giorni dalla sua ricezione il fornitore non ha provveduto alla restituzione dell’Ordine di Acquisto debitamente sottoscritto Riccardo Birolo S.r.l. si riserva la facoltà di annullare l’Ordine di Acquisto in qualsiasi momento.

2.3 L’iniziata esecuzione dell’Ordine di Acquisto da parte del fornitore costituisce completa accettazione dello stesso ivi compresi i documenti di riferimento (CGA, specifica tecnica, capitolato, …). Le CGA si intendono tacitamente accettate salvo diversa comunicazione da fare pervenire a Riccardo Birolo S.r.l. entro sette (7) giorni dal ricevimento ordine acquisto.

Art. 3 – Pattuizione completa.

L’Ordine di Acquisto, le CGA, le condizioni speciali e gli allegati rappresentano l’accordo completo tra le parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all’oggetto della fornitura. L’accettazione dell’Ordine di Acquisto e dei suoi allegati da parte del fornitore annulla automaticamente le condizioni generali di vendita del fornitore.

Art. 4 – Termini di consegna.

Il Fornitore si impegna ad attenersi strettamente ai termini di consegna riportati sull’Ordine di Acquisto che sono da considerarsi essenziali e accettati.

Art. 5 – Divieto di cessione dell’Ordine di Acquisto e del credito.

5.1 È vietato al Fornitore di cedere, anche parzialmente, l’Ordine di Acquisto, salvo che l’Acquirente non manifesti il proprio consenso alla cessione.

5.2 È altresì vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dall’Ordine di Acquisto, se non autorizzata espressamente dall’Acquirente.

5.3 L’Ordine di Acquisto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto della Riccardo Birolo S.r.l. al risarcimento dei danni da esso eventualmente derivanti e/o da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Fornitore.

Art. 6 – Forza Maggiore.

6.1 In presenza di un evento di Forza Maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando             l’ordinaria diligenza (quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, …) che possa compromettere le date di consegna concordate, è obbligo del Fornitore informare immediatamente per iscritto Riccardo Birolo S.r.l., specificando l’entità del ritardo conseguente stimata o reale.

6.2 Il Fornitore deve in ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo e a recuperare il tempo perduto.

6.3 L’eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra Riccardo Birolo S.r.l. e il Fornitore in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore.

6.4 Nel caso la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a giorni 30 (trenta) Riccardo Birolo S.r.l. si riserva il diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Racc. A/R o e-mail (PEC) al Fornitore.

Art. 7 – Consegne e imballaggio.

7.1 – Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai prescritti documenti di spedizione, sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: data, numero e data dell’Ordine di Acquisto, codice materiale, descrizione del prodotto/servizio, quantità, peso lordo e netto dei colli, mezzo di spedizione.

Il Fornitore deve provvedere ad un imballo adeguato della fornitura secondo quanto specificato nell’Ordine di Acquisto oppure, se non specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio, rimanendo comunque responsabile per tutti i danni subiti dalla fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo.

Art. 8 – Penali per ritardi di consegna.

8.1 In presenza di ritardi della Fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto, Riccardo Birolo S.r.l. si riserva di applicare al Fornitore, salvo il diritto di risoluzione e di agire per il risarcimento dei danni subiti, una penale dello 0,5% del valore dell’importo indicato sull’Ordine di Acquisto, della fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana completa maturata di ritardo.

8.2 L’importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore dell’Ordine di Acquisto della Fornitura in ritardo.

Art. 9- Prezzi.

9.1 Salvo diverse espresse pattuizioni, i prezzi indicati nell’Ordine di Acquisto i prezzi si intendono fissi e invariabili.

9.2 Il Fornitore dichiara di conoscere tutte le specifiche tecniche della Fornitura richiesta e tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, ritenendo gli stessi remunerativi e rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa.

Art. 10 – Fatture.

10.1 Le fatture dovranno essere intestate come segue:

Riccardo Birolo S.r.l.

Via Po 12-10034 CHIVASSO (TO)

P.I. 04444410015

10.2 Tutte le fatture devono contenere: numero e data dell’Ordine di Acquisto di Riccardo Birolo S.r.l., elenco delle voci di fornitura nella sequenza indicata nell’Ordine di Acquisto, quantità fornita, numero e data del documento di trasporto.

Art. 11 – Controllo della fornitura.

11.1 L’accettazione della Fornitura è subordinata all’accertamento della conformità con le condizioni quantità e qualità richieste nell’Ordine di Acquisto di Riccardo Birolo S.r.l..

11.2 Alla consegna della merce, Riccardo Birolo S.r.l. effettuerà gli opportuni controlli quantitativi, qualitativi e documentali. Qualora il prodotto/servizio non corrispondesse a quanto previsto contrattualmente esso verrà rifiutato e messo a disposizione del Fornitore per l’eventuale sostituzione a sua cura e spese con altro conforme alle prescrizioni contenute nell’Ordine di Acquisto, impregiudicato ogni diritto alla risoluzione e al risarcimento dei danni patiti da Riccardo Birolo S.r.l..

Art. 12 – Garanzia.

12.1 Il Fornitore garantisce che la Fornitura è immune da vizi che la rendano inidonea all’uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti.

12.2 Il Fornitore è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili a una parte o parti difettose della propria Fornitura.

Il Fornitore si obbliga a tenere Riccardo Birolo S.r.l. indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della non conformità e non affidabilità della sua Fornitura, risarcendo Riccardo Birolo S.r.l. degli eventuali danni subiti.

Art. 13 – Infortuni.

13.1 La Fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto deve essere garantita conforme alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

13.2 Il Fornitore si impegna ad apporre, laddove necessario, le prescrizioni legislative ottemperanti.

Art. 14 – Recesso unilaterale.

14.1 Riccardo Birolo S.r.l. si riserva la facoltà di recedere ai sensi dell’art.1373 c.c. o dell’art.2227 c.c.., in ogni momento, dai contratti conclusi mediante uno o più Ordini di Acquisto a propria esclusiva discrezione, e ciò anche qualora il Fornitore abbia dato inizio all’esecuzione.

14.2 Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta inviata da Riccardo Birolo S.r.l. a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

14.3 A seguito dell’intervenuto recesso: (i) il Fornitore sospende immediatamente ogni attività relativa all’Ordine; e (ii) Riccardo Birolo S.r.l. si impegna a corrispondere al Fornitore, per la parte di prodotti già realizzati e non ancora consegnati o per la parte di servizi eseguiti, il prezzo in proporzione alla parte di Fornitura già realizzata o ai servizi eseguiti alla data dell’intervenuto recesso.

14.4 Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti o i servizi se del caso, per i quali Riccardo Birolo S.r.l. avrà provveduto a corrispondere il corrispettivo in base a quanto previsto al paragrafo che precede, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a richiedere all’Acquirente qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo.

Art. 15 – Risoluzione.

15.1 In caso di infrazione o inosservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nell’Ordine di Acquisto, nelle CGA e/o negli eventuali allegati, Riccardo Birolo S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine di Acquisto mediante Racc. AR o o e-mail (PEC), inviata al Fornitore, fermo in ogni caso per Riccardo Birolo S.r.l. il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

15.2 Riccardo Birolo S.r.l. potrà, inoltre, risolvere l’Ordine di Acquisto nel caso si verificasse una delle seguenti condizioni:

acquisizione da parte di una società terza del controllo del Fornitore;
insolvenza;
liquidazione;
amministrazione controllata;
amministrazione straordinaria;
concordato preventivo;
fallimento del Fornitore.

15.3 Il contratto di fornitura di beni o servizi si intende altresì automaticamente risolto ogniqualvolta il Fornitore non rispetti le indicazioni comportamentali presenti nei documenti relativi al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Riccardo Birolo S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle norme comportamentali previste nel Codice Etico.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Ai sensi dell’Art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora la Società fornitrice risulti definitivamente condannata / sanzionata per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore della Riccardo Birolo S.r.l. di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Art. 17 – Ispezioni e controlli presso il fornitore.

17.1 È facoltà di Riccardo Birolo S.r.l. accedere, previo avviso, nei locali dove il Fornitore svolge la propria attività al fine di verificare, in qualsiasi momento e durante le normali ore di lavoro, l’andamento della fabbricazione, la qualità dei materiali impiegati e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l’Ordine di Acquisto, nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia.

17.2 In ogni caso, tali ispezioni e controlli non sollevano il Fornitore dai propri obblighi contrattuali.

Art. 18 – Attrezzature, materiali di proprietà Riccardo Birolo S.r.l..

Qualsiasi proprietà di Riccardo Birolo S.r.l. consegnata al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto rimane di proprietà di Riccardo Birolo S.r.l. e dovrà essere alla stessa restituita ad Ordine di Acquisto esaurito in buono stato di conservazione.

Art. 19- Forniture di produzione brevettata.

19.1 Il Fornitore garantisce che la Fornitura e la relativa documentazione, nella misura in cui essi non derivano direttamente da disegni e/o specifiche tecniche forniti al Fornitore dall’Acquirente stesso, non violano alcun diritto d’autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale da parte di, o in relazione a, detti Prodotti e/o loro documentazione, è pendente dinnanzi a qualsivoglia giudice, sia in Italia sia all’estero.

19.2 Il Fornitore si impegna a sollevare e a tenere indenne Riccardo Birolo S.r.l. da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento impugnata da terzi per l’uso e il commercio di quanto sopra citato.

Art. 20- Riservatezza.

20.1 Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo il nome di Riccardo Birolo S.r.l.

20.2 Il Fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, e dovrà trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui vengano a conoscenza in funzione della Fornitura, fatte salve ogni comunicazione che sia obbligatoria per legge o richiesta dall’Autorità Giudiziaria.

20.3 È fatto tassativo divieto al fornitore di intrattenere rapporti diretti con il cliente finale di Riccardo Birolo S.r.l..

Art.21 – Trattamento dei dati personali.

Il Fornitore, se persona fisica, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”) e dei diritti dell’interessato previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, prestando il consenso, esclusivamente qualora necessario, al trattamento dei propri dati personali.

Art. 21 – Legge applicabile e Foro competente.

22.1 L’Ordine di Acquisto e le CGA saranno regolati dalla Legge italiana, senza alcun riguardo alle norme di conflitto che potrebbero portare all’applicazione di una legge diversa da quella Italiana.

22.2 Ogni e qualsiasi controversia dipendente vicaria o anche solo occasionata dalle CGA e dai Contratti, relativa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla conclusione, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione o recesso delle CGA e dei Contratti, e ogni altra relativa ragione di dare o di avere, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano.

22.3 Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti o connesse con l’Ordine di Acquisto o dall’applicazione delle presenti CGA è esclusivamente quello di Torino.